Le garanzie previste dal D.Lgs. 24/2023 a protezione di chi effettua una segnalazione.
Riservatezza dell'Identità
L'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo espresso consenso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni (art. 12, D.Lgs. 24/2023).
La riservatezza è garantita anche con riguardo a:
Il contenuto della segnalazione e la documentazione ad essa allegata
L'identità del segnalato e delle persone comunque coinvolte o menzionate
Qualsiasi elemento dal quale si possa risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante
Nell'ambito di un procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p. Nell'ambito di un procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.
Divieto di Ritorsione
Il D.Lgs. 24/2023 prevede un divieto assoluto di qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del segnalante. A titolo esemplificativo, costituiscono ritorsioni vietate:
Il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti
Il demansionamento o la mancata promozione
Il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio
La coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo
La discriminazione o il trattamento sfavorevole
La mancata conversione di un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato, ove il lavoratore avesse legittima aspettativa
Il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto a tempo determinato
I danni, anche alla reputazione, in particolare sui social media
L'inserimento in liste nere o la segnalazione negativa
L'annullamento di licenze o permessi
La richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici
Misure di Sostegno
Il segnalante può rivolgersi a enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato dall'ANAC, che forniscono:
Informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione
Informazioni sulle forme di tutela previste dalla legge
Accompagnamento nel percorso di segnalazione
Sanzioni ANAC
L'ANAC può irrogare le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
Da €10.000 a €50.000 — quando accerta che sono state commesse ritorsioni o che la segnalazione è stata ostacolata (o che si è tentato di ostacolarla)
Da €10.000 a €50.000 — quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione conformi o che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni
Da €500 a €2.500 — nel caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelino infondate
Attenzione: la tutela non si applica in caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelino manifestamente infondate. È prevista la responsabilità penale e civile del segnalante per i reati di diffamazione e calunnia.
Soggetti Tutelati
Le misure di protezione si applicano non solo al segnalante, ma anche a:
Facilitatore — la persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione
Persone del medesimo contesto lavorativo legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
Colleghi di lavoro del segnalante che operano all'interno del medesimo contesto lavorativo e che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente
Enti di proprietà del segnalante o in cui il segnalante lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo